Congedo e indennità di maternità

Maternità e lavoro: le differenze tra obbligatoria, facoltativa e anticipata

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Cos’è la maternità facoltativa? E quella anticipata? Come si calcola l'indennità? Vediamo insieme le diverse tipologie e le regole per il pagamento della retribuzione relative ad ognuna di esse.


Differenze tra maternità anticipata, obbligatoria e facoltativa

Prima di tutto vediamo insieme quali sono le diverse tipologie e a quali periodi fanno riferimento. L’INPS definisce come congedo di maternità il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo della gravidanza e del puerperio. Con la parola “obbligatorio” si fa riferimento al fatto che la lavoratrice incinta non può in nessun caso rinunciare al congedo né il datore di lavoro può impiegarle in questo periodo. Anche nei casi in cui la donna volesse anticipare il suo rientro al lavoro dopo il parto è necessario presentare il certificato medico che ne attesti l’assenza di rischi. In presenza di determinate circostanze che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. La maternità obbligatoria ha una durata di cinque mesi e può essere usufruita dalla madre in diverse modalità: due mesi prima del parto e tre mesi dopo, o se preferisce uno prima e quattro dopo o addirittura, in casi in cui non ci siano rischi né per la donna né per il bambino, può rinunciare alla maternità pre-parto e usufruire di tutti i cinque mesi dopo la nascita del bambino. In caso di parto gemellare la durata non varia. Il diritto al congedo è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per maternità facoltativa si fa invece riferimento al fatto che la madre, nei primi dodici anni di vita del bambino, può richiedere un periodo di astensione dal lavoro, chiamato anche “congedo parentale”, della durata di sei mesi. È bene ricordare che questo può essere richiesto anche dai padri, ai quali vengono riconosciuti massimo sette mesi, comunque non oltre i dieci mesi tra la madre e il padre. In caso il genitore sia uno solo, il congedo parentale ha una durata di dieci mesi. Nei casi di adozione o affido di minori valgono le stesse regole viste ora. 


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Infine, la donna ha anche la possibilità, qualora ce ne sia bisogno, di astenersi dal lavoro sin dai primi mesi di gravidanza: la maternità anticipata può essere disposta dal medico in presenza di gravidanze a rischio o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in presenza di condizioni lavorative eccessivamente affaticanti, insalubri o rischiose per la lavoratrice. 


Indennità di maternità: come si calcola

Al variare della tipologia, varia anche l’ammontare dell’indennità.

Nei casi di maternità anticipata o obbligatoria l’ammontare della retribuzione è pari all’80% della propria paga giornaliera, retribuzione calcolata di regola sull’ultima busta paga precedente all’inizio del congedo. Sono coperte da indennità tutte le giornate lavorative ad esclusione di domenica e festivi.

Per quella facoltativa la retribuzione è invece pari al 30% fino ai 12 anni di vita del bambino con le seguenti regole:

  • Alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore.
  • Al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore.
  • A entrambi i genitori spetta in alternativa tra loro un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi.

Al genitore solo sono riconosciuti 9 mesi indennizzati sempre al 30%.

Presentazione della domanda

Per poter usufruire del congedo occorre presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico che attesi la gravidanza e recante l’indicazione della data presunta del parto. La domanda di indennità di maternità deve essere invece presentata all’INPS mediante una delle seguenti modalità:

  • attraverso i servizi disponibili sul portale dell’istituto stesso;
  • contact center integrato;
  • i patronati.